Consiglio di Stato (Sez. III) 2.3.2026, n. 1634
Nell’ambito delle procedure di gara con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si pone spesso il problema della relazione tra il RUP e la Commissione giudicatrice.
Il RUP può far parte della Commissione giudicatrice ex art. 51 e 93 del D.Lvo n. 36/23; inoltre per gli appalti di importo inferiore alla soglia europea il RUP può anche presiedere la commissione come stabilito nel citato art. 51.
Al riguardo il MIT con parere 18.7.2024, N. 2413 ha precisato che “In base agli artt. 51 e 93, c. 3, d.lgs. 36/23, il RUP può far parte della commissione giudicatrice sia in caso di procedure sotto-soglia che sopra-soglia. Nel caso degli enti locali, per le sole procedure sotto-soglia, il Codice, ex art. 224, c. 3 (che modifica l’art. 107, comma 3, lett a del TUEL), specifica che il RUP può presiedere la predetta commissione, anche se non dirigente. Diversamente, negli appalti sopra-soglia, si ritiene che negli appalti indetti da enti locali, per presiedere la commissione giudicatrice il RUP debba possedere la qualifica dirigenziale, giusto il combinato disposto dell’art. 93, c. 3, d.lgs. 36/23 e art. 107, co. 3, lett. a), d.lgs. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16 del d.lgs. 36/2023.”
Nel rapporto tra RUP e Commissione giudicatrice è recentemente intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III) 2.3.2026, n. 1634 affermando che la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi sono attività di esclusiva competenza della Commissione giudicatrice. Il RUP può svolgere solo funzioni di impulso, supporto istruttorio e verifica della documentazione amministrativa, ma non può esprimere giudizi sull’attribuzione dei punteggi né inviare bozze di verbali con articolazioni motivazionali, invitando la Commissione a conseguenti modifiche. Il superamento di tale perimetro costituisce un’illegittima intromissione che giustifica l’annullamento in autotutela dell’intera procedura.
Il Supremo Consesso ha precisato che la funzione del RUP, anche sotto la vigenza del precedente codice di contratti (d.lgs. n. 50/16), era quella di curare il corretto svolgimento delle procedure (art. 31), restando invece esclusivamente in capo alla Commissione di gara la valutazione delle offerte se l’affidamento avveniva secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77). Il RUP, nell’ambito delle sue funzioni, può dunque esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione; la commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7223; id. sez. V, 1° aprile 2025, n. 2731).
Nel caso affrontato nella sentenza in esame, il RUP avrebbe quindi potuto svolgere un’azione di impulso rispetto agli organi della procedura di gara, anche in funzione istruttoria e di supporto alla Commissione giudicatrice, ma dagli atti del giudizio, emerge invece che il RUP non solo ha inviato alla Commissione un facsimile di bozza di verbale con una possibile articolazione della motivazione, ma si è espresso con giudizi in ordine all’attribuzione di punteggi e all’adeguatezza delle offerte, invitando la Commissione a procedere alle conseguenti modifiche. Cosicché, si può convenire con le conclusioni del Tar in ordine alla constatazione che il potere di autotutela è stato correttamente esercitato dalla stazione appaltante in ragione della circostanza che il perimetro degli interventi del RUP, a prescindere dagli esiti penali, è risultato esteso alla fase di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi, attività di esclusiva competenza della Commissione.
