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Impegno di spesa solo con la firma del contratto

Il Consiglio di Stato sez. IV 5/3/2026 n. 1761 interviene, forse definitivamente, a fare chiarezza sul momento dell’assunzione dell’impegno di spesa nei contratti pubblici.

Nella sentenza i giudici amministrativi svolgono una puntuale ricostruzione del momento in cui deve essere assunto l’impegno di spesa mettendo in relazione le norme contabili con l’art. 17, c. 6 e 7 del D.lvo n. 36/23 e smi.

In tali disposizioni si prevede esplicitamente che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto; il comma 7 dispone in particolare che una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.

Il Supremo Consesso amministrativo precisa che Il procedimento di spesa di un ente pubblico comporta, infatti, l’assunzione dell’impegno in quanto strettamente collegato al sorgere di un obbligo di pagare somme certe a creditori individuati, indipendentemente dall’esistenza di una specifica previsione di bilancio (cfr. Corte dei conti, Sezione I appello, sent. 18.01.2016, n. 22/2016).

Va aggiunto che, in base al disposto di cui all’art. 34, della L. 31.12.2009, n. 196, ai fini della valida assunzione dell’impegno di spesa, costituisce necessario presupposto anche la successiva approvazione del contratto, laddove prevista (cfr. Corte dei conti, Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/15/2012/PREV).

In assenza di impegno, la procedura di esecuzione dell’obbligazione non può essere completata, determinandosi l’impossibilità per l’amministrazione di adempiere.

Difatti, con la prenotazione di spesa, l’amministrazione si limita a dare atto che nel bilancio sono state previste e prenotate le risorse necessarie per l’acquisizione della fornitura e che ci si riserva di procedere all’impegno a seguito della stipula con l’aggiudicatario, senza in ogni caso potersi legittimare il completamento della procedura di spesa sino a che il titolo per l’impegno non sia completamente maturato (cfr. delibera Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 77/2018/PAR).

Tanto premesso, il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa non è il provvedimento di aggiudicazione, ma solo ed esclusivamente il contratto.

Al riguardo, l’art. 17, c. 6, del D.Lgs. n. 36 /23 è chiaro nello statuire che “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto”.

Se con l’aggiudicazione non si ha l’accettazione dell’offerta, la diretta conseguenza è che l’aggiudicazione non equivale al perfezionamento del vincolo contrattuale.

Tale conclusione trova conferma anche nell’art. 17, c. 7, del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che “Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18”.

In conclusione, è solo con il contratto che si verifica quanto previsto dall’articolo 183, comma I, TUEL, determinandosi un’obbligazione “giuridicamente perfezionata”, in relazione alla quale “è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza”.

Tali considerazioni mostrano, dunque, chiaramente come l’impegno di spesa non può costituire un requisito di efficacia del provvedimento amministrativo di aggiudicazione, essendo geneticamente alla successiva fase di approvazione del contratto.