Skip links

Importo servizi tecnici e modalità di calcolo ai fini della scelta della procedura da espletare

Consiglio di Stato (Sez. III) 2.3.2026, n. 1634

Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti con parere del 2.3.2026, n. 4139 interviene a chiarire le modalità di calcolo delle parcelle dei servizi tecnici ai fini della determinazione dell’importo da porre a base di gara e della conseguente scelta della procedura di gara.

Nel quesito posto al MIT è stato chiesto di conoscere se sia legittimo e non configuri un frazionamento artificioso, l’affidamento diretto del solo progetto di fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), il cui importo rientra nella soglia prevista per tale procedura (euro 140.000,00), per un servizio di progettazione il cui valore complessivo totale, cumulando il PFTE con la successiva Progettazione Esecutiva e DL, che saranno invece affidate tramite gara competitiva, superi detta soglia.

Al riguardo il MIT precisa che le stazioni appaltanti al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento sono tenute a dare priorità – anche nel rispetto di una corretta attività di programmazione di cui all’art. 37 del D.Lvo 36/23 e smi – all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria ( Cfr Comunicato ANAC del 10.7.24).

Si precisa altresì che “L’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. (…) il frazionamento deve essere possibile sul piano tecnico… la giurisprudenza qualifica come illegittimo il comportamento dell’amministrazione che nel bandire una pubblica gara suddivide la stessa in parti “prive di autonomia funzionale” e della “idoneità a essere utilizzati autonomamente, anche senza il completamento delle restanti frazioni”.

Il MIT afferma che se, come riferito nel quesito, l’importo della progettazione di fattibilità e quella esecutiva e DL supera la soglia eurounitaria, considerata l’unitarietà dell’opera da progettare, pare doversi escludere l’affidamento diretto della sola progettazione relativa al PFTE. Per una fattispecie del tutto analoga il parere rinvia anche al provvedimento del Presidente ANAC del 22.1.25 – Fasc. 4283/24.