ERRORE MATERIALE DELL’OFFERTA TECNICA O ECONOMICA: POSSIBILITA’ DI RETTIFICA
Avv. Alberto Ponti – ConsulEntilocali 4.5.2026
La recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2/4/2026 n. 2721 interviene a fare chiarezza su temi molto delicati che gli operatori del settore si trovano a volte a dover affrontare ossia
- la possibilità o meno di rettifica di un errore nell’offerta tecnica o economica presentata dall’operatore economico
- l’indicazione dei costi della manodopera negli accordi quadro
- la possibilità di accettare l’avvalimento misto in sede di gara.
In merito al primo punto occorre ricordare che l’art. 101, c. 4 del D.Lvo n. 36/23 e smi recita esplicitamente “Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.”.
Una prima domanda che l’operatore si pone normalmente è quella del limite temporale entro cui deve avvenire la rettifica; a tal riguardo il Supremo consesso ha precisato che il termine entro cui l’operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale ai sensi dell’art. 101, c. 4, del d.lgs. n. 36/23 — “fino al giorno fissato per la loro apertura” — si riferisce a ciascuna offerta (tecnica o economica) singolarmente considerata, non all’apertura della prima busta in assoluto.
La dicitura normativa “offerta tecnica o economica” — con la congiunzione disgiuntiva “o” — e il riferimento alla “loro apertura” secondo l’interpretazione fornita dai giudici deve essere letta nel senso che lo sbarramento temporale opera con riguardo al momento in cui la singola offerta viene effettivamente aperta: pertanto, la rettifica dell’offerta economica rimane ammissibile anche dopo l’apertura e la valutazione dell’offerta tecnica, purché la busta economica non sia ancora stata aperta. Questa interpretazione è coerente con il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, il quale impedisce che la rettifica della seconda possa incidere sulla valutazione in corso della prima. La prospettata questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 97 Cost. — fondata sul rischio di lesione della segretezza delle offerte — è manifestamente infondata: la digitalizzazione del ciclo di vita del contratto pubblico (art. 22 del codice) garantisce che le piattaforme rendano il contenuto delle offerte non leggibile sino al momento della loro apertura e consentano l’acquisizione di rettifiche nel pieno rispetto dell’anonimato.
La sentenza in commento interviene altresì a precisare che il soccorso istruttorio correttivo di cui all’art. 101, c. 4, del d.lgs. n. 36/23 si distingue dalle altre forme di soccorso istruttorio perché è di iniziativa dell’operatore economico e non della stazione appaltante: l’operatore, in quanto autore dell’offerta, ha immediata percezione dell’errore commesso rispetto all’impegno che ha inteso realmente assumere.
L’errore materiale emendabile deve essere un errore ostativo nella manifestazione della volontà negoziale, oggettivamente riconoscibile e rimediabile senza particolari sforzi ricostruttivi o interpretativi, consistente nell’esternazione di una volontà difforme da quella realmente voluta dal dichiarante; alla sua qualificazione come meramente materiale non osta che sia necessaria una minima attività interpretativa finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo (Cons. Stato, Sez. V, n. 1034/2023; Sez. III, n. 1487/2014).
L’operazione di correzione deve fondarsi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, non da fonti esterne. Nell’ambito di un accordo quadro, oggetto del caso oggetto della sentenza in esame, l’indicazione del costo orario unitario della manodopera in luogo di quello complessivo costituisce errore materiale manifesto quando:
(I) il valore indicato è ictu oculi irreale rispetto al valore dell’appalto e al corrispettivo offerto;
(II) il CCNL applicato è stato indicato sin dalla presentazione dell’offerta originaria;
(III) il ribasso percentuale non è stato in alcun modo modificato;
(IV) la verifica di congruità del costo della manodopera confermato dalla rettifica non ha rilevato anomalie.
Circa l’indicazione dei costi della manodopera in sede di gara negli accordi quadro i giudici nella sentenza in commento precisano che lo scopo dell’accordo quadro è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo e non fa sorgere in capo all’aggiudicatario il diritto di rendere il servizio nella misura dell’importo massimo indicato nella lex specialis. Pertanto in ragione della natura meramente programmatoria dell’accordo e dell’impossibilità di quantificare in anticipo le singole voci di costo dei contratti esecutivi, in sede di offerta è sufficiente l’indicazione di un costo approssimativo della manodopera, che sarà poi esplicitato e specificato nei contratti di appalto specifico derivanti dal contratto di accordo quadro.
L’erronea indicazione dei costi della manodopera quindi non comporta l’esclusione automatica dell’operatore, in quanto l’art. 108, c. 9, del d.lgs. n. 36/23 sanziona con l’esclusione la sola omissione dell’indicazione dei costi della manodopera, non la loro erronea o incongrua quantificazione; eventuali riduzioni o incongruenze sono oggetto di valutazione nel sub-procedimento di verifica di anomalia ex art. 110 del codice.
Ultimo tema affrontato dalla sentenza CDS n. 2721/2026 è quello della possibilità dell’avvalimento misto ossia del caso in cui la ditta ausiliaria mette a disposizione sia requisiti di partecipazione che elementi premiali dell’offerta tecnica. I giudici ritengono che ciò sia ammissibile anche in assenza di un’espressa dichiarazione formale di voler ricorrere all’avvalimento premiale puro: escluderlo per ragioni meramente formali sarebbe del tutto illogico, in quanto si risolverebbe in un eccesso di formalismo incompatibile con i principi di semplificazione e di massima partecipazione che ispirano il nuovo codice appalti.
La valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla commissione attraverso l’attribuzione di punteggi è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, restando preclusa al giudice la sostituzione del proprio apprezzamento a quello dell’organo a ciò preposto.

